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Una foto a caso

L'Associazione

Nonostante la cronica penuria di fondi, l'incurabile carenza di spazi,e malgrado tutte le difficoltà che incontriamo strada facendo, noi ci riproviamo.
Con il Teatro. Forti del solo nostro entusiasmo e di una gran forza di volontà  noi continuiamo.
Siamo piccoli, ma cresceremo e quando saremo grandi vedremo se il nostro impegno e la nostra costanza saranno stati premiati.

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 23 Giugno 2010 20:10)

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panoramica-palablu

Il Tendablue dello Zoomarine


Grazie alla disponibilità  dei genitori dei piccoli attori che credono nel nostro progetto e ci seguono, siamo andati in scena con il Rugantino.

Dopo aver allestito  "Se il tempo fosse un gambero" abbiamo voluto continuare la tradizione dellaCommedia Musicale Italiana.

Quella voluta, ideata, e creata da
Garinei & Giovannini i due geni del Musical che per decenni hanno divertito e commosso tre generazioni di italiani.

Purtroppo oggi non ci sono più, ma ci hanno lasciato in eredità  le loro splendide opere.

Grazie a loro stiamo imparando a cantare, ballare e recitare.

Senza di loro sarebbe stato tutto più difficile e forse, non avremmo creato una compagnia teatrale: la Piccola Broadway.

Così ci siamo voluti chiamare.

In omaggio alla  strada di New York famosa per i suoi molti Teatri

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G&G

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 16 Giugno 2010 11:51)

 

L'associazione La Piccola Broadway si è costituita spontaneamente per rispondere alle esigenze del gruppo, per farsi  conoscere ed avere un'identità nel territorio.

Siamo ovviamente un'associazione senza scopo di lucro  e ci siamo registrati il 6 Novembre 2008 con regolare Statuto e Atto costitutivo.

Li puoi trovare seguendo i rispettivi link


 

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 16 Giugno 2010 11:54)

 

La base amministrativa per aprire un’associazione o un circolo.

PRINCIPIO BASE: "L'ASSOCIAZIONE E' UN ORGANISMO SENZA SCOPO DI LUCRO (NO PROFIT)".

Ciò indica fondamentalmente che se abbiamo degli UTILI (Ricavi-Costi>0) dalla nostra attività associativa essi devono essere REINVESTITI nell'attività stessa (es. acquistando nuove attrezzature o lasciandoli nel c/c bancario ma non possono essere distribuiti in quanto Profitto dell'attività associativa).

N.B.: questo non vuol dire (come talvolta si è portati a pensare) che chi lavora nell'Associazione debba fare attività gratuite, infatti ci possono essere anche delle remunerazioni. Posso ricevere dei: rimborsi spesa, dei compensi per prestazioni occasionali ed addirittura posso anche essere assunto come dipendente dall'associazione.

L'importante è mantenere questa NON FINALITA' DI LUCRO che viene soddisfatta generalmente attraverso l'adempimento di 2 PRINCIPI BASILARI:

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 23 Giugno 2010 20:09)

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A questo link è presente una serie di informazioni che riguardano le associazioni culturali come la nostra che è un'associazione NON registrata.

Abbiamo scelto questa forma di associazione per la semplicità di gestione e soprattutto per le scarse esigenze di gestione necessarie a "portare" avanti un'idea, rivolta ai giovanissimi, che necessita solo di passione e cuore.

Inoltre a questo link potrai trovare una serie di FAQ che riguardano le associazioni.

 

Buona lettura!!!!

Le associazioni non riconosciute: nozioni generali
 

Le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall'accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell'atto costitutivo.

E' questo un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
La forma scritta è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati all'associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9).
E' evidente comunque che, al fine di evitare in un futuro possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e in particolare sugli impegni delle parti, è opportuno che l'atto costitutivo venga fatto per iscritto. Anche se la legge non lo richiede, la soluzione ancora più tranquillizzante consiste nel non accontentarsi di mettere per iscritto un accordo associativo preparato pur accuratamente dalle parti, ma di affidarsi ad un notaio per la stesura del contratto: in primo luogo egli sarà in grado di consigliare i contraenti su come rettamente impostare la costituzione dell'associazione e su ciò che è opportuno prevedere per il miglior svolgimento della stessa, in secondo luogo sarà garante per l'autenticità delle firme e per la data delle sottoscrizioni.
Diversamente da quanto prescrive l'art. 16 c.c. in materia di costituzione di associazioni riconosciute, gli elementi su cui devono obbligatoriamente accordare le parti che mirano a costituire un'associazione priva di riconoscimento sono soltanto i seguenti:

  • lo scopo;
  • le condizioni per l'ammissione degli associati;
  • le regole sull'ordinamento interno e l'amministrazione;
  • la denominazione;
  • le sede;
  • il patrimonio.

Per un esame dei singoli elementi si veda quanto già detto in tema di associazioni riconosciute.

Formazione dell'atto costitutivo
L'associazione può essere creata con: costituzione simultanea; costituzione successiva. La costituzione simultanea avviene quando gli associati si riuniscono in assemblea e procedono alla costituzione: non esiste quindi un intervallo di tempo fra le dichiarazioni di volontà dei vari contraenti, poiché tutti, simultaneamente, si impegnano ad aderire all'associazione cui danno vita.
Nel caso invece della costituzione successiva si ha la presenza dei cosiddetti promotori che assumono l'iniziativa della costituzione: essi propongono al pubblico il programma dell'associazione che dovrà essere costituita e coloro che sono interessati potranno aderire ad essa.
Dopo l'adesione al programma di un numero ritenuto sufficiente di persone, i promotori convocano quella che viene chiamata l'assemblea costituente: in questa sede tutti coloro che hanno dato la loro adesione al programma di associazione deliberano su tutti quegli elementi dell'atto costitutivo dell'associazione che non erano stati determinati nel programma, approvano gli elementi già contenuti nel programma e procedono quindi alla costituzione.
Spesso si può avere la costituzione per adesione senza che sia necessaria neppure la convinzione dell'assemblea costituente: ciò si verifica quando i promotori non si limitano a formulare un programma di associazione, non si limitano cioè a stabilire alcuni elementi del contratto (ad es. Lo scopo e le condizioni di ammissione), ma predispongono un vero e proprio atto costitutivo, che propongono al pubblico con la conseguenza che chi aderisce entra a far parte dell'associazione.

Ultimo aggiornamento (Sabato 07 Agosto 2010 11:16)

 
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